La Corte di Cassazione ha fissato un importante principio in materia di riscossione tributaria, stabilendo che, dopo l’invio della cartella, la mancata impugnazione della intimazione di pagamento non preclude la possibilità impugnare l’atto successivo (che può anche essere una seconda intimazione) per far valere la prescrizione.
Nel caso di specie, dopo la notifica cartella, quando già erano decorsi i termini di prescrizione, era stata notificata un’intimazione. Essa non era stata impugnata.
Il contribuente aveva, però, impugnato una seconda intimazione relativa allo stesso credito, per far valere la prescrizione maturata tra la data di notifica della cartella e quella di notifica della prima intimazione.
La Commissione Tributaria Regionale aveva sostenuto che la prescrizione eventualmente maturata dopo la notificazione della cartella di pagamento può essere accertata solo con l’impugnazione dell’avviso di intimazione immediatamente successivo.
Invece, la S.C. ha ritenuto che”L’avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione”. Quindi, il contribuente “non aveva l’onere d’impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l’eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, come ritenuto erroneamente dalla CTR; l’eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata“.
Il testo integrale dell’Ordinanza del 17/06/2024 n. 16743 della Corte di Cassazione in pdf