La Corte di Cassazione chiarisce un importante principio, valido per le opposizioni a cartella di pagamento in materia civile (nel caso specifico, una sanzione amministrativa per infrazioni al codice della strada), per cui “costituisce motivo di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l’avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell’intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo” (ovvero la cartella).
E’ noto che l’opposizione a precetto può essere sempre proposta, senza limiti temporali, salvo la verifica dell’interesse ad agire.
L’opponente aveva introdotto il giudizio in occasione della notifica di un’intimazione di pagamento, lamentando l’estinzione del credito per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale tra la notifica del verbale di accertamento della contravvenzione e la notifica della cartella di pagamento.
La Corte ha affermato che “Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pure (in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l’interesse ad agire dell’attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord. 13300/24).
Di seguito, il link a due vecchi articoli relativi alla materia (riguardanti l’impugnazione dell’intimazione di pagamento) e, in calce, il testo della sentenza.
Cass. Civile, Sez. 3, Ord. n. 18152 del 02/07/2024
Presidente: DE STEFANO FRANCO – Relatore: GIANNITI PASQUALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18270/2022 R.G.proposto da: omissis, -ricorrente
contro ROMA CAPITALE, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avvocato omissis; -controricorrentenonchécontro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE -intimata
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 556/2022 depositata il 14/01/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.
FATTI DI CAUSA
Omissis, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, proponeva opposizione avverso l’intimazione di pagamento, che ad essa era stata notificata in data 8 agosto 2018, chiedendo accertarsi l’insussistenza
del credito relativo alla cartella di pagamento, afferente ad una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada risalente all’anno 2008, per intervenuta prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/1981 a seguito del decorso del termine quinquennale tra la data di notificazione del verbale di accertamento della violazione (di seguito, per brevità, VAV) e la data di notificazione della cartella di pagamento.
Nel contraddittorio di Roma Capitale e dell’Agenzia delle Entrate, il Giudice di Pace, con sentenza n. 22463/2020, rigettava l’opposizione sul rilievo che l’eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere sollevata impugnando la cartella di pagamento, ritualmente notificata, e non già l’intimazione di pagamento, non essendo quest’ultimo il primo atto idoneo a porre parte opponente nelle condizioni di esercitare validamente il suo diritto di difesa.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione la omissis, deducendo che l’opposizione all’esecuzione è ammissibile senza alcun limite temporale per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Si costituivano anche nel giudizio di appello entrambe le originarie parti convenute, contestando l’impugnazione avversaria, della quale chiedevano il rigetto, con conferma della sentenza impugnata sul presupposto che, essendo intervenuta la rituale notifica della cartella esattoriale, la controparte era decaduta dal diritto di eccepire la prescrizione, in quanto la cartella non era stata opposta e, pertanto, il titolo esecutivo era divenuto esecutivo.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 556/22, rigettando l’impugnazione, confermava la sentenza del giudice di primo grado, compensando tuttavia le spese processuali tra le parti, sussistendo <<gravi ed eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese in ragione delle difformi pronunce giurisprudenziali sul punto>>.2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la omissis.
Ha resistito con controricorso Roma Capitale, che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno dell’accoglimento del ricorso.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata in via preliminare da Roma Capitale, non è fondata. In disparte la problematica configurabilità di un vero e proprio ricorso incidentale, in relazione anche alle difese svolte nei precedenti gradi di merito, l’articolazione dei principi in tema di contraddittorio elaborati da questa Corte (Cass. ord. n. 30777/2023) in relazione alla tipologia dei crediti azionati in via esattoriale giustifica il coinvolgimento dell’ente creditore nel caso in esame, relativo all’accertamento di un credito per sanzioni da violazioni al codice della strada.
2. Ciò posto, va osservato che il Tribunale di Roma, nel respingere l’appello, dopo aver richiamato il principio fissato da Cass. n. 3005/2020, ha confermato il rigetto dell’opposizione sulla base delle seguenti argomentazioni: a) la cartella di pagamento non è stata impugnata; b) l’eccezione di intervenuta prescrizione del credito deve essere sollevata con l’impugnazione della cartella di pagamento, salvo che il contribuente non dimostri che di non averne mai ricevuto la notifica; c) diversamente opinando si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella (ed il sotteso titolo esecutivo) anche quando, come nel caso di specie, la cartella è stata notificata ed il titolo è divenuto esecutivo; d) l’eccezione sollevata dall’allora appellante riguardava il decorso del termine prescrizionale (non maturato successivamente alla notifica della cartella, ma) tra la notifica del titolo esecutivo e la notifica della cartella.
3. Omissis articola in ricorso un unico motivo con il quale denuncia: <<Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione art. 615 c.p.c. Violazione art. 28 L. 689/1981. Violazione art. 24 Costituzione>> nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che non è possibile impugnare la pretesa creditoria dell’Amministrazione per avvenuta prescrizione intercorsa tra la notifica del verbale di accertamento violazione (elevato l’11 giugno 2008) e la notifica della cartella esattoriale, pur essendo stato impugnato un atto successivo sopravvenuto (quale per l’appunto è il precetto).
Sottolinea che già in sede di atto di appello aveva eccepito che la prescrizione quinquennale del credito era intervenuta dopo la notifica del verbale di accertamento di violazione (20 luglio 2008) e prima della notifica della cartella esattoriale (23 settembre 2013). Deduce che la cartella non era stata impugnata per il semplice fatto che essa, a seguito di un trasloco, era andata perduta.
Osserva che, secondo la recente giurisprudenza di questa Corte, il contribuente ha diritto ad impugnare in qualsiasi momento con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. l’avvenuta prescrizione della pretesa creditoria a prescindere da quando essa si sia verificata (se prima o dopo la notifica della cartella esattoriale), con la conseguenza che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non si pone alcuna questione di rimessione in termini di decadenza per l’impugnazione (almeno fino a quando non è iniziata l’esecuzione).
4. Il motivo è fondato.
Occorre premettere che le cartelle di pagamento hanno la medesima funzione svolta, nell’esecuzione ordinaria, dall’atto di precetto (la cui omessa notificazione vizia i successivi atti esecutivi: di regola, il pignoramento; nella specie, il successivo atto di intimazione di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973).
Ciò posto, la omissis aveva dedotto la prescrizione del credito iscritto a ruolo, avente ad oggetto una sanzione amministrativa per infrazioni al codice della strada, sostenendo che tra la data della notificazione del verbale di accertamento (11 giugno 2008) e la data della notifica della cartella esattoriale (23 settembre 2013) erano decorsi i cinque anni (previsti dall’art. 28 della legge n. 689/1981), sul presupposto che la cartella esattoriale sia stato il primo atto interruttivo della prescrizione.
Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente precisato (cfr. SU n. 22080/2017) che <<Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell’art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell’omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall’art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l’idoneità dell’atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell’art. 615 cod. proc. civ.>>
Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, questa Sezione ha di recente precisato (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l’esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può *essere proposta senza limiti temporali, con l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell’interesse di agire.
In definitiva, costituisce motivo di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l’avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell’intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo.
Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo
atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pure (in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l’interesse ad agire dell’attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord. 13300/24).Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che dovrà provvedere all’accertamento omesso nella sentenza impugnata, oltre che alle spese per il presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese
Cass. Civile, Sez. 3, Ord. n. 18152 del 02/07/2024
N.B.: il testo della sentenza potrebbe contenere degli errori dovuti al procedimento di scansione