Mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento – credito irretrattabile – eccezione di prescrizione

Mi è capitato di leggere, all’interno di un testo in materia civile, il richiamo all’ordinanza n. 1901/2020 della S.C., per di giustificare l’applicazione del seguente, noto, principio:”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“.

L’ordinanza afferma che lo spirare del termine di impugnazione della intimazione di pagamento (o “avviso di intimazione”), che in materia tributaria è fissato in 60 giorni dalla notifica dell’atto, comporta che la prescrizione fino a quel momento maturata non potrà più essere eccepita con l’impugnazione dell’atto successivo:

La vicenda in esame trae origine dalla notifica al contribuente, in data 7 ottobre 2010, di pignoramento presso terzi per crediti tributari. Il giudizio di opposizione proposto dinanzi al giudice civile – nel quale il contribuente deduceva di non aver ricevuto dopo la notifica delle cartelle di pagamento la notifica di alcun atto interruttivo, salvo la notifica dell’intimazione di pagamento (in data 5 agosto 2010) quando
la pretesa tributaria era ormai prescritta – veniva poi riassunto, stante la natura dei crediti, dinanzi al giudice tributario.
Tanto premesso, va osservato che è pacifico tra le parti che l’intimazione di pagamento n. 154614, notificata il 5 agosto 2015, non è stata impugnata dal contribuente.
Trova pertanto applicazione, nel caso di specie, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (in termini, Cass. n. 11800 del 2018).
La CTR non ha tenuto conto di tale circostanza, limitandosi a rilevare che la notifica dell’intimazione di pagamento era intervenuta successivamente al maturare del termine di prescrizione, senza tuttavia considerare che la mancata impugnazione dell’intimazione aveva determinato la irretrattabilità della pretesa tributaria ad essa sottesa.

Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza n.1901 del 28/01/2020 – Il link alla sentenza integrale su Italgiure

[Aggiornamento del 27/09/2024: con sentenza n. 16743/2024 la S.C. ha stabilito che, in ambito tributario, è possibile far valere la prescrizione successiva alla notifica della cartella nonostante la intimazione di pagamento non sia stata impugnata!]

Il principio, sancito in materia tributaria, può essere fatto valere anche in ambito civile?

L’ordinanza citata richiama un precedente relativo a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (di competenza dell’A.G. civile) che, tuttavia, nello specifico tratta solo del principio di conversione del termine di prescrizione breve in termine di prescrizione decennale (applicabile nel caso in cui l’impugnazione si risolva in una sentenza di condanna).

Ebbene, in materia civile, le opposizioni all’esecuzione avverso gli atti notificati dopo la cartella, quando questa è ormai divenuta definitiva, si propongono ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Mediante tale rimedio possono essere fatti valere i fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.

Ciò che qui interessa è che l’opposizione all’esecuzione non è soggetta a termini di decadenza, pertanto può essere proposta in ogni momento.

Ne consegue, ad avviso di chi scrive, che, in ambito civile, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (o 618 –bis c.p.c., in materia di lavoro, previdenza e assistenza), l’intimazione può essere sempre impugnata unitamente all’atto successivamente notificato (come un preavviso di fermo amministrativo) allo scopo di far valere l’estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione e contestare “il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata“. In tal modo, si potrà eccepire la decorrenza della prescrizione maturata a partire dalla notifica del titolo esecutivo (ad es.: l’avviso di accertamento di contravvenzioni al C.d.S. o l’avviso di addebito in materia di previdenza) a prescindere dalla impugnazione dell’atto successivo (cartella o intimazione), salvo l’effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla notifica di questi ultimi, che fa decorrere da zero il relativo termine (di cinque anni negli esempi citati), e salvo l’emissione di una precedente sentenza di accertamento del debito passata in giudicato (nel qual caso il termine di prescrizione diventa decennale).

Modificato il 14.07.2024