Clausole vessatorie tra codice civile e codice del consumo

Nei contratti tra professionista e consumatore conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti dal professionista la clausola vessatoria è valida se:

  • specificamente approvata per iscritto dal consumatore;
  • oggetto di trattativa individuale, con onere della prova a carico del professionista

(art. 4, comma 4 e 5 , cod. cons., art. 1341 cod. civ.)

Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 8268 Anno 2020
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO
Data pubblicazione: 28/04/2020

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2863-2019 R.G. proposto da:
P.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico, n. 101, presso lo studio dell’avvocato Luciano Piazza, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Stefano Vitrano;
ricorrente –
contro
G.S. S.P.A.;
intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo, depositata il 30/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’il. luglio 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cardino, che chiede che codesta Suprema Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Palermo, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49 comma 2 c.p.c.
RITENUTO
P.G. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la G.S. S.P.A., chiedendone la condanna all’adempimento delle obbligazioni dalla stessa assunte con un contratto denominato “affitto sicuro”, stipulato in data 22 maggio 2013.
La società convenuta ha eccepito, fra l’altro, l’esistenza di una clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale, contenuta nell’art. 12 del menzionato contratto, specificatamente approvato ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., che prevede la competenza
esclusiva, a seconda del valore, del Giudice di pace o del Tribunale di Cassino.
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 30 novembre 2018, ha ritenuto fondata tale eccezione, ritenendo che la clausola non potesse ritenersi abusiva ai sensi del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo), in quanto aveva costituito oggetto di specifica
negoziazione.
Avverso tale decisione la P.G. ha proposto ricorso per regolamento di competenza. La G.S. S.P.A. non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
Il ricorso della P.G. è fondato e il regolamento di competenza deve essere risolto affermando la competenza territoriale del Tribunale di Palermo.
Infatti, la clausola derogativa dei criteri legali di individuazione del giudice territorialmente competente non è efficace.
Il Tribunale ne ha escluso la vessatorietà per il sol fatto che bene fosse stata approvata specificatamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341 cod. civ.. In realtà, la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all’art. 1341 cod. civ. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall’art. 33 cod. cons.
In particolare, l’art. 33, comma 2, lett. u, cod. cons. prevede che si presume vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che abbia l’effetto di stabilire come competente un foro diverso da quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. L’art. 4, comma 4, cod. cons. esclude la vessatorietà delle clausola che abbiano costituito oggetto di trattativa individuale, ma il successivo comma 5 precisa che, nel caso di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposte, abbiano costituito oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Pertanto, nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista, al requisito della diretta conoscenza della clausola derogatoria del foro, assicurato mediante la specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 cod. civ., si aggiunge quello della
necessità di una apposita negoziazione, imposta quale condizione di efficacia dall’art. 34, comma 4, cod. cons.
Il Tribunale, invece, ha sovrapposto i due istituti, confondendo la
semplice approvazione specifica della clausola con la circostanza che essa abbia costituito oggetto di trattativa individuale.

Invero, in difetto dei requisiti di cui all’art. 34, comma 4, cod. cons., la clausola contenuta nell’art. 12 del contratto assicurativo, che prevede la competenza esclusiva, a seconda del valore, del Giudice di pace o del Tribunale di Cassino, è inefficace ai fini della determinazione della competenza.
Trova quindi applicazione il foro del consumatore e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo.
Alla ricorrente spetta il rimborso delle spese del regolamento, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile della causa avente ad oggetto una questione di rilievo meramente processuale (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 504 del 14/01/2020, Rv. 656577 – 01).
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Palermo e condanna la parte intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, 1’11 luglio 2019.
Il Presidente
Raffaele Frasca