Notifica della C.A.D. (Comunicazione avvenuto deposito dell’atto giudiziario presso l’ufficio postale) – E’ consentita la sola immissione dell’avviso in cassetta

Cassazione Civile, Sezione VI – Tributaria, Ordinanza 10 Giugno 2013, n. 14575

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.E.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 46/21/2010 della Commissione Tributaria Regionale di FIRENZE del 18.2.2010, depositata il 15/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati:

Osserva

La CTR di Firenze ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 167/03/2007 della CTP di Lucca che aveva accolto il ricorso della contribuente P.E.M. – ed ha così annullato le cartelle di pagamento per IRPEF relative all’anno d’imposta dal 2002 al 2003 per le somme iscritte a ruolo a seguito di avvisi di accertamento che la parte contribuente, impugnando gli atti davanti al giudice di primo grado, aveva eccepito di non avere mai ricevuto. La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che dalla documentazione prodotta “non risultavano affatto compiute le operazioni cui la decisione (di primo grado) ha accennato, in particolare quella che concerne l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione”.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c.

Infatti, con il terzo motivo di impugnazione (improntato alla violazione L. n. 890 del 1982, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, motivo da esaminarsi con preferenza rispetto agli altri che lo precedono, perchè di più pronta soluzione) la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia fatto erroneo governo della citata disposizione (nella parte in cui prescrive che l’agente postale che non può recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario rilasci avviso del deposito nell’ufficio postale al destinatario “mediante affissione alla porta d’ingresso oppure mediante immissione della cassetta della corrispondenza dell’abitazione”) limitandosi ad acclarare non risultante l’avvenuto compimento di una sola delle due anzindicate formalità.

La doglianza appare manifestamente fondata.

Ed invero, poichè la menzionata disposizione prescrive come alternative le predette formalità, il giudice del merito avrebbe dovuto accertare che nessuna delle due risultasse espletata e non limitarsi a dare atto che una sola di esse (l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione) risultava non documentata. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, sicchè la Corte potrà rimettere la questione al giudice del merito (da identificarsi nella CTR Toscana), onde rinnovi l’apprezzamento, alla luce del predetto principio di diritto, circa la ritualità di almeno una delle numerose procedure di notifica che – secondo l’allegazione di parte ricorrente – sono state effettuate nella specie di causa.

Roma, 20 ottobre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Toscana che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2013

Art. 8. della l. 20 novembre 1982, n. 890 – Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.

Se il destinatario o le persone alle quali puo’ farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l’agente postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonche’ la sua qualita’; appone, quindi, la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che e’ subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.
((Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non puo’ recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita’ o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e’ depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una
sua dipendenza e’ data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica e’ stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della
data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito e’ stato effettuato, nonche’ l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi,
l’atto sara’ restituito al mittente.))
(3) ((7))
((Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento e’ immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni”
e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e’ stato depositato nell’ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso e’ restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “non ritirato entro il termine di
centottanta giorni” e della data di restituzione))
.(3)
((La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.)) Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l’ufficio postale ((o una sua dipendenza))il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l’impiegato postale lo dichiara sull’avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, e’ subito spedito al mittente in raccomandazione.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80)).
Qualora la data delle eseguite formalita’ manchi sull’avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell’avviso stesso.
—————
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22-23 settembre 1998, n. 346 (in G.U. 1a s.s. 30/09/1998, n. 39) ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita’ o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalita’ descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento.
Inoltre dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale”.
————–
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l’art. 2 comma 4-bis) che “i costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell’articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato nell’avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti”.