Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza del 29.11.2013 n. 26852
la norma dell’art. 1492 c.c., prevede l’irrevocabilità della scelta operata con la domanda giudiziale tra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, ma lascia impregiudicato, in ogni caso, il diritto del compratore, a norma dell’art. 1494 c.c., al risarcimento del danno, ove sia dovuta la garanzia per i vizi della cosa a norma dell’art. 1490 c.c.. D’altra parte, come già ha avuto modo di affermare questa Corte in altra occasione (Cass. 2, sent. 5202 del 7-3-2007) che qui si condivide e si conferma, e, come pure è stato sostenuto dall’attuale ricorrente:
l’azione di risarcimento dei danni proposta, ai sensi dell’art. 1494 c.c., dall’acquirente non si identifica nè con le azioni di garanzia di cui all’art. 1492 c.c., nè con l’azione di esatto adempimento.
Infatti, mentre la garanzia per evizione opera anche in mancanza della colpa del venditore, onde eliminare, nel contratto, lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall’inadempimento del venditore, l’azione di risarcimento danni che presuppone di per sè la colpa di quest’ultimo, consistente nell’omissione della diligenza necessaria a scongiurare l’eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall’acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l’eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Da ciò consegue, fra l’altro, che tale azione si rende ammissibile, in alternativa, ovvero, cumulativamente, con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo.
Pertanto, la Corte di Catania, avrebbe dovuto esaminare la domanda di risarcimento danni avanzata dall’attuale ricorrente, e avrebbe dovuto rendere in ordine alla stessa una puntuale decisione.