RCA: la mancata allegazione del Modello CAI alla lettera di messa in mora determina l’improponibilità della domanda

Giudice di Pace di Ottaviano –sentenza 27.05.2011

non può permanere alcun dubbio in ordine alla intenzione del legislatore di subordinare la proponibilità della domanda alla ricezione da parte della società assicuratrice della lettera raccomandata avente i contenuti di estremo dettaglio previsti dalle norme che regolamentano le procedure risarcitorie; cosicché mentre in precedenza , ai fini della proponibilità della domanda, poteva considerarsi sufficiente la spedizione della lettera raccomandata contenente il riferimento al sinistro e l’indicazione degli estremi identificativi del veicolo danneggiante, ora, stante il mutato quadro legislativo, deve ritenersi che, mancando anche uno solo degli elementi indicati nell’art.148 del citato decreto legislativo, la domanda non può ritenersi proponibile.

Preso atto, quindi, delle lettere di costituzione in mora depositate in atti, va evidenziato che alle stesse non risulta allegata la copia del modello ex art. 143 ( modello CAI) né risulta provato che la lettera di costituzione in mora, priva di tale documento, abbia, comunque, raggiunto il proprio scopo (favorire, cioè la stima dei danni e la definizione stragiudiziale) .

Conseguentemente la domanda va ritenuta improponibile

Da www.avvocatiottaviano.it