Appello – riproposizione domanda subordinata assorbita – non necessario l'appello incidentale

Cassazione, sez. III, 18 aprile 2012, n. 6064

In tema di impugnazioni, la parte integralmente vittoriosa in primo grado, qualora abbia in detto grado proposto, oltre alla domanda principale integralmente accolta, anche una domanda subordinata assorbita dall’accoglimento della domanda principale, è tenuta, in caso di appello della controparte, a riprodurre la relativa questione al giudice dell’impugnazione; tale riproposizione, peraltro, può ritenersi rituale ai sensi dell’art. 346 c.p.c., solo se la relativa domanda sia proposta con chiarezza e precisione sufficienti a renderla inequivocamente intellegibile per la controparte ed il giudicante (Cass., 14 dicembre 2005, n. 27570; Cass., 19 luglio 2005, n. 15223).

Nel caso in esame l’impugnata sentenza ha correttamente rilevato che la parte integralmente vittoriosa nel merito non aveva l’onere di proporre appello incidentale avendo il giudice di prime cure ritenuto assorbita la questione del nesso di causalità, reputando pregiudiziale quella della legittimazione.

Da Diritto e processo