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Sanzioni amministrative – concorso formale – necessario l’apprezzamento del Giudice – 19.10.2011.
Il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza in esame, ha precisato che: “ la norma del comma quarto dell’art. 8 bis della legge n. 689/81, limitandosi ad escludere l’applicabilità dell’Istituto della reiterazione alle violazioni “commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”, lascia all’apprezzamento discrezionale dell’organo giudicante di valutare le condotte sottoposte al suo esame: 1. come un unitario fatto di durata, a cui fare corrispondere sul piano sanzionatorio un’unica violazione; 2. come più violazioni della stessa disposizione conseguenti alla medesima azione – base, a cui fare corrispondere sul piano sanzionatorio:2.1 altrettante violazioni, ove si tratti di “aree pedonali urbane” o “zone a traffico limitato”, per le quali la disciplina generale sul concorso formale è espressamente esclusa dal Legislatore (ndr. art. 198, secondo comma, del C.d.S.); 2.2 ovvero la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, in tutti gli altri casi (ndr. art. 198, primo comma, C.d.S. e art. 8, primo comma, della legge n. 689/81)”.