Il reclamo cautelare dopo la riforma

Un pò di materiale sul reclamo cautelare.

Ha infatti spiegato la Suprema Corte, nel suo più autorevole consesso, che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 253/1994, dichiarativa dell’illegittimità dell’art. 669 terdecies c.p.c. nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto anche avverso l’ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare, ha introdotto nell’ordinamento la figura del reclamo quale strumento avente carattere di generale mezzo di controllo, in quanto revisio prioris instantiae demandato ad altro giudice, nella materia cautelare.

Sul punto, questo Collegio aderisce con convinzione alla tesi autorevolmente avallata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16214/2001, la quale ha composto il contrasto giurisprudenziale inizialmente formatosi in materia, e, in una fattispecie del tutto analoga a quella per cui è causa, ha statuito come sia autonomamente reclamabile la pronuncia sulle spese di un’ordinanza cautelare che, rigettando il ricorso, abbia compensato le spese stesse.

Ha infatti spiegato la Suprema Corte, nel suo più autorevole consesso, che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 253/1994, dichiarativa dell’illegittimità dell’art. 669 terdecies c.p.c. nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto anche avverso l’ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare, ha introdotto nell’ordinamento la figura del reclamo quale strumento avente carattere di generale mezzo di controllo, in quanto revisio prioris instantiae demandato ad altro giudice, nella materia cautelare.

Pertanto, la disposizione di cui all’art. 669 septies comma 3 c.p.c. -secondo cui “la condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli artt. 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione”- deve essere coordinata con l’intervento additivo operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 253/1994.

Da ciò la conseguenza che avverso la pronuncia di condanna alle spese -da intendersi come comprensiva di una qualsiasi statuizione incidente sulle spese del procedimento cautelare, ed estensibile sino all’ipotesi di omessa pronuncia- è proponibile innanzi tutto il reclamo di cui all’art. 669 terdecies c.p.c., nei termini ivi previsti; solo dopo la decisione sul reclamo, ovvero quando sono decorsi i termini per proporlo, iniziano invece a decorrere i termini per l’opposizione di cui all’art. 669 septies comma 3 c.p.c., che investe o il provvedimento sulle spese non reclamato, ovvero il provvedimento emesso sul reclamo, che, anche se confermativo, lo sostituisce.

L’operata ricostruzione evita ogni discrasia o intralcio fra i diversi mezzi di impugnazione a disposizione delle parti, poiché una volta che si ammetta che tutti i rimedi avverso il provvedimento di rigetto della misura cautelare e di eventuale pronuncia di compensazione delle spese di giudizio debbono necessariamente passare attraverso il rimedio del reclamo, risulta evidente l’impossibilità di contrasto fra i due rimedi di reclamo e opposizione.

Pertanto, conclude Cass. Sez. Un. n. 16214/2001, “la parte che ha visto rigettata la domanda di provvedimento cautelare, con compensazione delle spese, può proporre il reclamo sul merito (senza necessità di proporre impugnazione sulle spese), mentre la controparte che voglia impugnare la statuizione sulle spese può, a propria volta, o proporre reclamo”, ed è proprio che ciò che legittimamente ha fatto la Vega in questa sede, “o attendere la decisione sul reclamo da altri proposto e, in quest’ultimo caso, ove la pronuncia sia confermativa di quella di prima istanza e contenga una statuizione sulle spese, potrà, contro quest’ultima, proporre opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c.”

Il principio di diritto affermato è allora quello per il quale, sulla base di una lettura coordinata degli artt. 669 septies comma 3 e 669 terdecies c.p.c. con la pronuncia della Corte costituzionale n. 253/1994, “avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare, con compensazione delle spese, è ammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., e, avverso il provvedimento adottato sul reclamo o dopo il decorso dei termini per la proposizione dello stesso, è proponibile l’opposizione di cui all’art. 669 septies c.p.c., i cui termini iniziano a decorrere, rispettivamente, o dalla scadenza del termine per proporre il reclamo o dalla pronuncia, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione dell’ordinanza del giudice del reclamo, che rende definitiva la pronuncia sulle spese”.